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Invio di Newsletter senza consenso

Invio di Newsletter senza consenso

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martedì 8 Luglio 2025

Sanzioni per chi invia Newsletter senza consenso

La Cassazione con propria ordinanza del 24 aprile del corrente anno, ha sanzionato una società per effettuato un trattamento di dati personali consistente nella creazione di una mailing list e nell’invio ai propri clienti di una newsletter periodica di informazioni di natura commerciale e promozionale senza che fosse acquisito il consenso specifico dell’interessato.

L’invio di informazioni commerciali / commerciali anche tramite newsletter senza lo specifico consenso dell’interessato è possibile quando si pubblicizza gli stessi prodotti già acquistati dall’interessati, o prodotti della stessa categoria commerciale o prodotti affini (soft spam).

Cosa si intende per Soft Spam?

Il soft spam è una forma specifica di comunicazione commerciale che permette di inviare messaggi promozionali ai clienti senza richiedere un consenso esplicito, ma solo se sono rispettate alcune condizioni precise. In particolare, questa modalità si applica quando:

  • Esiste un rapporto commerciale già instaurato, cioè il destinatario ha già effettuato un acquisto presso l’azienda.
  • Le comunicazioni riguardano prodotti o servizi uguali o simili a quelli già acquistati dal cliente.
  • Al momento dell’acquisto, il cliente è stato informato in modo chiaro della possibilità di ricevere messaggi promozionali di questo tipo.
  • Viene sempre garantita una modalità semplice e gratuita per il cliente di rifiutare ulteriori comunicazioni (opt-out).

Questa pratica rappresenta una deroga alla regola generale che richiede il consenso preventivo per l’invio di newsletter, ma solo se vengono rispettati questi requisiti stringenti.

Le nostre fonti

Cassazione: sanzionati l’invio della newsletter senza il consenso e l’illecita gestione della banca dati

Soft spam e base giuridica marketing: pronuncia Cassazione

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