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Videosorveglianza, diritto all’oblio, relazione Garante Privacy

Videosorveglianza, diritto all’oblio, relazione Garante Privacy

Videosorveglianza, relazione Garante
17 Settembre 2024

Le principali notizie dal mondo della privacy – settembre 2024

Videosorveglianza in azienda

Le aziende che si dotano di un sistema di videosorveglianza sono in costante aumento per rispondere ad una forte domanda di sicurezza, vediamo quali sono le regole/norme da rispettare per procedere con l’installazione, si tratta di norme a tutela della privacy e norme a tutela del lavoratore (articolo 4 statuto dei lavoratori).

Privacy

Il titolare del trattamento è il datore di lavoro che effettua la registrazione delle immagini, egli è il soggetto che determina le modalità del trattamento dei dati personali degli interessati mediante videosorveglianza, egli deve dar conto di queste sue scelte sia agli interessati, sia in alcuni casi al Garante ed infine all’autorità giudiziaria.

Il titolare deve mettere a disposizione degli interessati una doppia informativa un’informativa “breve” che deve essere collocata, ben visibile, prima del raggio di azione della videocamera ed una seconda informativa “completa” così come prescritto dal GDPR

Statuto dei Lavoratori

L’articolo 4 oggetto del Job Act riformato nel 2016 prevede, come principio generale, il divieto del controllo a distanza dei lavoratori, la norma prevede che il datore di lavoro possa installare impianti di videosorveglianza per le finalità indicate quali: “esigenze organizzative e produttive, sicurezza sul lavoro, tutela del patrimonio aziendale”.

Non si può certo negare che con l’installazione di impianti audio visivi, per le finalità sopra esposte, possa comunque derivare una possibilità di controllo dell’attività dei lavoratori.

Come deve procedere il datore di lavoro per poter installare un sistema di videosorveglianza?

Il datore di lavoro e le RSU (rappresentanze sindacali unitarie) o le RSA (rappresentanze sindacali aziendali) debbono sottoscrivere un accordo collettivo nel quale va decritto il funzionamento dell’impianto ed il suo utilizzo, nel caso non si raggiunga un accordo o nel caso in azienda non siamo presenti le rappresentanze sindacali il datore di lavoro dovrà rivolgersi all’Ispettorato del lavoro competente per territorio chiedendo una apposita autorizzazione ben motivata.

Finché l’accordo non è raggiunto o l’autorizzazione non è concessa l’impianto di videosorveglianza non può essere installato o messo in funzione, se installato, quando all’interno dell’azienda non siamo presenti delle persone (ad esempio fuori dall’orario di lavoro).

Senza adempiere agli obblighi sopra descritti anche se tutti i dipendenti sono a conoscenza della presenza dell’impianto, ad esempio per la presenza di cartelli informativi, l’installazione è illegittima, il Ministero del Lavoro ha precisato che la violazione sussiste anche qualora sia stata effettuata solo l’installazione ma l’impianto non sia ancora funzionante. Inoltre la violazione non è esclusa né dal fatto che i lavoratori siano stati preavvisati né dal fatto che ne derivi un controllo discontinuo perché le telecamere sono collocate in locali dove i lavoratori si trovino solo saltuariamente.

Si tratta di un illecito penale, pena prevista una ammenda da € 154 a € 1.549 o l’arresto da 15 giorni ad un anno salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

La Cassazione Penale ha stabilito con la sentenza n. 3255/2021 che se l’installazione sia ““strettamente funzionali alla tutela del patrimonio aziendale” il reato non sussiste, sentenza di forte impatto.  

Nel caso specifico un’azienda a fronte di ammanchi di merce dal proprio magazzino installava delle telecamere rivolte verso gli scaffali ed altri locali aziendali senza stipulare un accordo con le RSU o RSA e senza autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro, il Tribunale competente condannava l’azienda, per violazione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, la quale ricorreva in Cassazione.

Come già detto secondo i giudici di legittimità l’installazione di un impianto di videosorveglianza non costituisce reato quando è:

  • strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale, sempre, però, che il suo utilizzo non implichi un significativo controllo sull’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti, o debba restare necessariamente “riservato” per consentire l’accertamento di gravi condotte illecite degli stessi, verificati i fatti l’impianto deve essere disinstallato.

Sull’utilizzo legittimo o illegittimo di determinati strumenti da cui può derivare un controllo dei lavoratori vi invito a leggere un interessante articolo pubblicato su PrivacyLab.

https://www.privacylab.it/IT/2428/controllo-dei-lavoratori-e-gdpr-strumento-illegittimo-o-uso-illegittimo-dello-strumento/?UA-1739259-3

Diritto all’oblio – Newsletter del Garante

L’argomento è stato trattato nella nostra ultima newsletter, il Garante Privacy, in data 9 agosto, ha pubblicato una serie di informazioni utili per i cittadini, al seguente link.

Newsletter del 9 agosto 2024 – Oblio oncologico, dal Garante Privacy… – Garante Privacy

Relazione Annuale Garante Privacy

Nel mese di luglio il Garante ha pubblicato la relazione per l’anno 2023.

Il 2023 ha visto una serie di interventi centrati sulle grandi questioni legate alla tutela dei diritti fondamentali delle persone nel mondo digitale: in particolare, le implicazioni etiche della tecnologia; l’Intelligenza Artificiale generativa; l’economia fondata sui dati; le grandi piattaforme e la tutela dei minori; i sistemi di age verification; i big data; le problematiche poste dagli algoritmi; la sicurezza dei sistemi e la protezione dello spazio cibernetico; la monetizzazione delle informazioni personali; i fenomeni del revenge porn e del cyberbullismo.

Per approfondimenti:

https://www.key4biz.it/garante-privacy-principali-interventi-del-2023-tutti-i-numeri/496364/259-3

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